Matrimonio senza prete?

Si risponde al quesito: secondo il Codice di Diritto Canonico, il sacerdote è indispensabile per la validità del matrimonio?

18/11/2003
Il sig. M.L. mi internetta: «Il tema della discussione, che mi impegna e ha visto alcuni agguerriti amici, è se per la validità intrinseca del matrimonio cattolico sia o meno indispensabile il sacerdote. Questi amici sostengono infatti che per la validità di questo Sacramento è sufficiente che gli sposi, in quanto ministri, si scambino il consenso davanti a due testimoni, senza obbligo di presenza del sacerdote. Basano la loro tesi sui termini "normalmente", "conviene", ecc. contenuti negli articoli 1621, 1626 e 1631 del Codice di Diritto Canonico. A me sembra, invece, che, a parte l'importanza che assumono gli sposi, ministri, la presenza del sacerdote sia necessaria per ricevere,  a nome della Chiesa, come testimone qualificato, lo scambio del consenso. E' possibile comunque avere un punto chiaro sulla situazione?»
 
Rispondo volentieri: ha ragione Lei, quando dice che "la presenza del sacerdote è necessaria per ricevere,  a nome della Chiesa, come testimone qualificato, lo scambio del consenso."
Hanno ragione i Suoi amici quando dicono che “gli attori del matrimonio sono gli sposi, perché sono loro che attuano il contratto matrimoniale";  ma non è esatto affermare che "per la validità di questo Sacramento è sufficiente che gli sposi si scambino il consenso, alla presenza di due testimoni".
 
Vediamo meglio.
Per quanto riguarda la posizione del sig. M.L., ricordo che il Diritto Canonico stabilisce: "1108 §1, Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o suo incaricato", che in casi estremi può essere anche un laico. Si richiede la presenza di un rappresentante della Chiesa che testimoni l'avvenuto consenso (che, come dirò subito, è la sostanza del matrimonio).
Tuttavia, in casi estremi (p.e. "in caso di morte", o anche in tempo di guerre o di persecuzioni, dove lo stato di cose che impedisce di avere un rappresentante della Chiesa "si preveda durare per un mese", il Diritto Canonico (1116, §1) stabilisce che "coloro i quali intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni".
 
Per quanto invece riguarda i suoi amici, anzitutto direi che gli articoli del Diritto Canonico da loro citati parlano dell'"Impugnazione della sentenza", che vale anche per i processi matrimoniali, e non trovo che parlino di "normalmente" o di "conviene". Non mi pare, comunque, si possano invocare nel nostro caso.
Il Diritto Canonico invece stabilisce: Can. 1057 §1, " L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti (…) - §2,  Il consenso matrimoniale è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio."
Il DC precisa ancora: "art. 1055. §1, Il patto matrimoniale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro una comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento. - §2, Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento." E segue il già citato canone 1108 sulla presenza d'un rappresentante della Chiesa.
Direi che tutto è chiaro.
 
Volendo, distinguiamo bene, allora, tra matrimonio civile, che la Chiesa non accetta, anche se contemplato nell'attuale giure in Italia, e matrimonio cattolico, che è inteso sempre come Sacramento. Per la Chiesa, anche il matrimonio civile è, di sua natura, indissolubile, perché fondato sulla legge naturale: anch'esso, come il matrimonio religioso, deve rispettare l'adempimento di alcune condizioni, cioè la libertà del consenso (cioè senza costrizioni) e il "non avere impedimenti in base a una legge naturale o ecclesiastica", come afferma il Catechismo della Chiesa cattolica, al n°1625.
Il matrimonio, dunque, sia o non sia Sacramento è un contratto che si stabilisce tra i due coniugi. Sono i due sposi, quindi, i ministri – vorrei dire: gli artefici – del matrimonio anche se Sacramento, come afferma il già citato canone "1057. §2". Gli attori, cioè protagonisti e autori, oltre che ministri, del matrimonio sono gli sposi.
I testimoni sono richiesti a prova dell'avvenuto contratto. ma nel matrimonio come Sacramento. Anche il matrimonio civile, ripeto, è indissolubile per la Chiesa, nonostante lo Stato italiano (e non solo quello) ammetta la possibilità del divorzio, situazione non accettata dalla morale naturale ed ecclesiastica.  Purtroppo, ai tempi della legge sul divorzio e successivamente quella sull'aborto, da parte nostra sono stati commessi errori di comunicazione e di strategia: anziché preoccuparsi di contrastare  il varo della  legge (cosa peraltro politicamente inevitabile), sarebbe stato bene si insistesse di più sul fatto che l'eventuale legge non avrebbe minimamente cambiato la morale cristiana. Forse, sì sarebbe evitata,  per quanto possibile, la confusione creatasi in molti cittadini: se c'è la legge, io posso divorziare (civilmente sì, ma moralmente no).
Nel matrimonio ecclesiastico, la presenza del sacerdote è richiesta (si noti bene: richiesta) come testimone, a nome della Chiesa, del consenso degli sposi. Infatti, col loro matrimonio-sacramento, gli sposi entrano a fa parte della Chiesa proprio come sposi e non solo come battezzati (e cresimati, se possibile [Can. 1065 §1]).
Il Sacramento del matrimonio perfeziona ed eleva meravigliosamente il matrimonio stesso. Infatti l'amore coniugale di due semplici cittadini viene a far parte dello stesso immenso amore che unisce Cristo alla sua Chiesa: non è più solo un attuarsi, pur meraviglioso, delle leggi bio-fisiologiche, bensì l'entrare in una dimensione infinita com'è lo Spirito Santo, che è l'amore di Cristo – Dio-Verbo – per la sua opera creata come Uomo sulla terra (in funzione del Cielo infinito).
 
Sempre a disposizione. Cordialmente

 

P. Nazareno Taddei sj