Quand'è che il matrimonio cattolico si può annullare?

Risponde Don Gigi Di Libero sdb

12/03/2010
Domanda: «Sul tema dell'annullamento del matrimonio cattolico. Volevo sapere se due coniugi che si accorgono solo dopo il matrimonio di non poter avere figli...(causa sterilità di un coniuge o malattie che ostacolano la fecondazione) possono chiedere l'annullamento del matrimonio. Volevo sapere anche in quali casi è possibile annullare il matrimonio cattolico».
 
Risponde Don Gigi Di Libero sdb
 
Sulla tematica del suo quesito personalmente le consiglio di rivolgersi sempre a persona tecnicamente competente: ci vuole una competenza giuridica specifica oltre che una visione matura di fede e di esperienza religiosa che deve avere un sacerdote, come il sottoscritto, nella sua azione pastorale.
Pertanto non mi sento di darle delle risposte precise e determinate in materia.
Il mio consiglio è di rivolgersi a persona competente che può facilmente rintracciare con l’aiuto del suo parroco o chiedendo in una Curia Vescovile di consultare l’ufficio competente per le questioni famigliari.
In genere in ogni curia c’è anche una persona che cura gli aspetti propriamente giuridici della famiglia e dei matrimoni.
don gigi di libero sdb

Per informazione generale mi permetto di trascriverle un articolo di stampa sulla materia di una agenzia di informazione cattolica e sempre ben informata e con molta correttezza.

[da Zenit (www.zenit.org)] Lunedì [19 Marzo 2007, ndr] sera presso l'Università Europea di Roma si è tenuto, alla presenza della dottoressa Emanuela D'Orazio, Uditore del Tribunale delle cause di prima istanza del Vicariato di Roma, un incontro finalizzato a colmare la disinformazione sulla nullità del matrimonio religioso.
Questo organo ecclesiale svolge funzioni di primo grado per le sentenze di nullità del matrimonio concordatario. A tali sentenze si ricorre obbligatoriamente in appello, fino ad arrivare alla Rota Romana (ex Sacra Rota) che riveste un ruolo paragonabile a quello della Corte di Cassazione nel campo del diritto civile.
Alla Rota ci si appella nel caso in cui i primi due gradi di giudizio siano difformi. Qualsiasi sentenza di nullità, anche di terzo grado, non passa tuttavia mai in giudicato, in quanto, qualora sopravvengano nuovi e gravi argomenti diventa possibile riaprire la causa ed eventualmente ripristinare la validità di un matrimonio precedentemente dichiarato nullo.
La parola chiave è nullità - ha precisato la dottoressa D'Orazio. Nel linguaggio comune si parla erroneamente di annullamento del vincolo matrimoniale concordatario, tuttavia la Chiesa può soltanto dichiarare quel sacramento nullo, ovvero mai nato, in quanto viziato nel consenso da elementi così importanti da considerarsi fondamentali per la validità del matrimonio stesso. Se mancano tali elementi il matrimonio è nullo ab origine e con effetti retroattivi.
Gli elementi vincolanti per la validità di un matrimonio - ha proseguito D'Orazio - sono in primo luogo la fedeltà, l'unità, l'ordinazione alla prole e il bene dei coniugi. Se una delle due parti non accetta anche una sola di queste condizioni, il consenso è da considerarsi viziato, quindi il matrimonio non ha mai avuto origine”.
 “Prendiamo il caso dell'ordinazione alla prole: nella fattispecie la nullità subentra quando uno dei due coniugi, prima delle nozze, abbia taciuto all'altro della propria sterilità - ha spiegato -. Se, al contrario, l'incapacità di avere figli è stata scoperta dopo la celebrazione del matrimonio, non c'è possibilità, in mancanza di altri vizi del consenso, che il vincolo sia dichiarato nullo. È nullo, altresì, il matrimonio in cui uno dei coniugi abbia rifiutato la possibilità di avere figli.
Un altro presupposto di nullità del matrimonio, particolarmente ricorrente nell'esperienza anglosassone, è quello dell'incapacità, intesa qui, non nella fattispecie dell'incapacità di compiere atti, prevista dal nostro Codice Civile, quanto “di un'incapacità settoriale, riferita in questo caso all'impossibilità di porre in atto una relazione duale, per ragioni psichiche”, ha detto.
Questo principio è di delicatissima interpretazione in quanto, come sottolinea la D'Orazio, è difficilissimo incontrare individui non soggetti ad alcuna forma di stress o di nevrosi che possa inficiare nella serenità di un matrimonio”.
 “Quest'ultimo non sarà mai perfetto (la Chiesa è la prima a riconoscerlo), al limite potrà essere un faticoso cammino verso la perfezione - ha aggiunto -. Il problema delle cause di nullità è quindi quello di non livellare e di non poter tracciare un vero e nitido limite al concetto di incapacità”.
La Rota e i suoi corrispondenti di primo e secondo grado devono inoltre fare i conti con le strumentalizzazioni che spesso sono alla base delle cause di nullità del matrimonio concordatario.
Talora - prosegue Emanuela D'Orazio - i coniugi possono essere concordi nell'obiettivo della nullità del matrimonio, in altri casi si registrano contrasti anche molto forti che possono portare a situazioni grottesche e paradossali di deposizioni molto diverse delle due parti, al punto che si può arrivare umanamente a dubitare che quelle due persone siano davvero vissute insieme”.
“In concreto può verificarsi che uno dei due coniugi - quando viga lo status di separazione più o meno consensuale ma non ancora di divorzio - abbia l'interesse a impedire la nullità, non perché sia convinta della validità del matrimonio, quanto perché con l'intervento della delibazione (nullità), il coniuge economicamente più debole perde il diritto al mantenimento.
Altro luogo comune: le cause di nullità sono difficilmente praticabili perché care. In questo asserto c'è un fondo di verità ma soltanto parziale - ha chiarito -. La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto in tal senso che il Tribunale di primo grado riceva una somma di denaro (recentemente fissata in 500 euro) - ha precisato la dottoressa D'Orazio - dalla parte attrice (il coniuge che avvia la causa)”.
“Non segue nessun'altra spesa se ci si avvale dell'opera di un patrono stabile del Tribunale. Se ci si avvale di un avvocato rotale sono previsti dei 'massimali', tuttavia è raro che gli avvocati si attengano rigidamente a quel modulo”, ha continuato.
“Non esiste un ordine degli avvocati rotali, quindi è tecnicamente difficile comminare sanzioni: nei casi più gravi può essere il Cardinal Vicario a intervenire con la sospensione degli stessi”, ha sottolineato.
“In Rota le spese sono più alte, in quanto le richieste per le cause sono tantissime - ha osservato.
Se i motivi di nullità sono evidenti, il ruolo del patrono è per lo più di 'appoggio'.
Infine la dottoressa D'Orazio si è soffermata su un paio d'aspetti meno prettamente giuridici e maggiormente attinenti alla sfera etico-sociale.
La fede o la non-fede di uno o entrambi i coniugi non è un elemento che vada ad inficiare sulla nullità o meno del matrimonio. Né la Rota Romana o i Tribunali di primo o secondo grado possono esprimere giudizi morali sulla condotta delle parti in causa, la cui situazione psicologica è peraltro molto 'appesantita'”, ha spiegato.
“È chiaro, tuttavia, che una persona davvero cattolica prenderà più seriamente il vincolo matrimoniale con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Ed è altrettanto vero che, dal 1970 ad oggi, la diffusione della pratica del divorzio e la sua sempre più forte 'consuetudine', hanno rafforzato la tendenza a credere nell'indissolubilità del matrimonio da parte di chi ha fede e al divorzio si dichiara contrario, ha poi concluso.